Beneficiari

 

  • Imprenditori agricoli, in forma individuale o societaria, ex art. 2135 c.c.
  • Imprese agroindustriali con Codice Ateco prevalente (che saranno individuati con prossimo Provvedimento)
  • Cooperative agricole, anche sotto forma di consorzio, che esercitano attività agricola ex art 2135 c.c.

Possono costituirsi anche in forma aggregata, ad esempio, in associazioni temporanee di imprese (A.T.I), raggruppamenti temporanei d’impresa (R.T.I.), reti d’impresa, comunità energetiche rinnovabili (CER).

Sono esclusi i soggetti esonerati dalla tenuta della contabilità IVA, aventi un volume di affari annuo inferiore a € 7.000 ad eccezione del soccidario a condizione che il valore del relativo contratto di soccida sia superiore ad euro 7.000 nell’anno precedente la richiesta.

Attività Ammissibili

Acquisto e posa in opera di impianti fotovoltaici con potenza di picco non inferiore a 6 kWp e non superiore a 1000 kWp da realizzare sui tetti/coperture di fabbricati, strumentali all’attività agricola, zootecnica, agroindustriale, compresa l’attività agrituristica.

Gli impianti fotovoltaici devono essere di nuova costruzione e realizzati nel rispetto del principio “non arrecare danno significativo all’ambiente” (cd. Do No Significant Harm (DNSH)).

Unitamente a tale attività, possono essere eseguiti uno o più dei seguenti interventi di riqualificazione ai fini del miglioramento dell’efficienza energetica:

  • rimozione e smaltimento dell’amianto dai tetti (e, se del caso, dell’eternit): tale procedura deve essere svolta unicamente da ditte specializzate, iscritte nell’apposito registro;
  • realizzazione dell’isolamento termico dei tetti: la relazione tecnica del professionista abilitato dovrà descrivere e giustificare la scelta del grado di coibentazione previsto in ragione delle specifiche destinazioni produttive del fabbricato;
  • realizzazione di un sistema di aerazione connesso alla sostituzione del tetto (intercapedine d’aria): la relazione del professionista dovrà dare conto delle modalità di aerazione previste in ragione della destinazione produttiva del fabbricato; a ogni modo, il sistema di areazione dovrà essere realizzato mediante tetto ventilato e camini di evacuazione dell’aria.

Spese Ammissibili

Sono considerate ammissibili le seguenti spese:

a) Per la realizzazione di impianti fotovoltaici

  • acquisto e posa di moduli fotovoltaici, inverter, software di gestione, ulteriori componenti di impianto
  • sistemi di accumulo
  • fornitura e messa in opera dei materiali necessari alla realizzazione degli interventi
  • costi di connessione alla rete.

Il limite massimo per l’installazione dei pannelli fotovoltaici è pari ad euro 1.500/kWp, incrementabile a ulteriori euro 1.000/kWh ove siano installati anche sistemi di accumulo. In ogni caso, la spesa massima ammissibile per i sistemi di accumulo non può eccedere euro 100.000,00.

Qualora siano installati dispositivi di ricarica elettrica per la mobilità sostenibile e per le macchine agricole, potrà essere riconosciuta, in aggiunta ai massimali su indicati, una spesa fino ad un limite massimo ammissibile pari a euro 30.000,00.

b) Per la rimozione e smaltimento dell’amianto, ove presente, e l’esecuzione di interventi di realizzazione o miglioramento dell’isolamento termico e della coibentazione dei tetti e/o di realizzazione di un sistema di aerazione connesso alla sostituzione del tetto (intercapedine d’aria):

  • demolizione e ricostruzione delle coperture e fornitura e messa in opera dei materiali necessari alla realizzazione degli interventi, ammissibili fino ad un limite massimo di euro 700/kWp.

Per tutti gli interventi sono altresì ammissibili, se prestate da soggetti esterni all’impresa:

  • spese di progettazione, asseverazioni e altre spese professionali richieste dal tipo di lavori;
  • spese relative all’elaborazione e presentazione della domanda, direzione lavori e collaudi.

Gli interventi devono essere avviati dopo la presentazione della domanda e realizzati entro 18 mesi dalla pubblicazione dell’elenco dei beneficiari. Tutte le spese sono ammissibili a partire dal momento di presentazione della domanda da parte del soggetto beneficiario.

Agevolazione

Agli interventi realizzati viene riconosciuto:

  1. Per le aziende agricole di produzione primaria:

che rispettano il vincolo dell’autoconsumo, un incentivo in conto capitale dell’80% della spesa ammessa.

che eccedono il vincolo dell’autoconsumo, un incentivo in conto capitale del 30% della spesa ammessa

  • aumentato del 20% per le piccole imprese
  • aumentato del 10% per le medie imprese
  • aumentato del 15% per le regioni Abruzzo, Molise, Campania, Puglia, Basilicata, Sicilia e Sardegna
  1. Per le aziende di trasformazione di prodotti agricoli, un incentivo in conto capitale dell’80% della spesa ammesse
  1. Per le aziende di trasformazione di prodotti agricoli in non agricoli, in esenzione ai sensi del regolamento (UE) n. 651/2014, un incentivo in conto capitale del 30% della spesa ammessa
  • aumentato del 20% per le piccole imprese;
  • aumentato del 10% per le medie imprese;
  • aumentato del 15% per le regioni Abruzzo, Molise, Campania, Puglia, Basilicata, Sicilia e Sardegna

Scadenze

Domande dal 12/09/2023 al 12/10/2023.

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